Avvisi e Notizie

SCADENZA DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Si avvisano gli interessati che il Documento di Piano del PGT vigente scadrà il prossimo
04/07/2023 per decorrenza del termine quinquennale (il P.G.T. vigente è entrato in vigore con la
pubblicazione sul BURL n.27 del 04/07/2018) previsto dall'art. 8, comma 4 della LR 12/2005.

 

Si avvisano gli interessati che il Documento di Piano del PGT vigente scadrà il prossimo
04/07/2023 per decorrenza del termine quinquennale (il P.G.T. vigente è entrato in vigore con la
pubblicazione sul BURL n.27 del 04/07/2018) previsto dall'art. 8, comma 4 della LR 12/2005.


Dal punto di vista del regime delle aree, posto che il vigente P.G.T. permane nella sua validità per
quanto riguarda le aree conformate e regolamentate dal Piano delle Regole o dal Piano dei
Servizi, risulta opportuno precisare quanto di seguito riportato.


In attesa che l’amministrazione Comunale avvii il procedimento di stesura di un nuovo Documento
di Piano, e fino alla sua approvazione:
a) le disposizioni del documento di piano relativamente a tutte le aree del territorio comunale
ricomprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) non hanno più efficacia, con la conseguenza che
non è più possibile avanzare proposte di negoziazione relative a dette aree in quanto sono da
considerarsi prive di pianificazione (zone bianche);
b) le domande riguardanti aree in Ambiti di Trasformazione (AT), già presentate, che non hanno
concluso la fase di definizione interlocutoria tra Amministrazione Comunale e il soggetto
proponente, e quindi le relative proposte, sono conseguentemente sospese nel loro iter;
c) ai sensi del comma 4, dell’art. 8 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in assenza del Documento di
Piano, sono altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 7 della LR 12/2005 e
ss.mm.ii. secondo il quale “In assenza del documento di piano di cui all’articolo 8, la presentazione
dei programmi integrati di intervento previsti dall’articolo 87 è subordinata all’approvazione da
parte del Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento
redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale
nell’ambito della programmazione integrata di intervento”;
d) alle aree del territorio comunale prive di pianificazione, così come sopra identificate, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001. In questo caso sono consentiti:
• gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
• fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione
produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.


Si presti attenzione al fatto che nel caso di attività produttive la eventuale nuova edificazione deve
rispettare entrambi i limiti, sia quello di rispetto dell’indice massimo nella misura di 0,03 mc/mq che
quello del 10% di Superficie Coperta rispetto alla superficie di proprietà.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Arch. Claudio Roberto Lauber
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs 82/2005 e s.m.i.)

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