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Si avvisano gli interessati che il Documento di Piano del PGT vigente scadrà il prossimo 04/07/2023 per decorrenza del termine quinquennale (il P.G.T. vigente è entrato in vigore con la pubblicazione sul BURL n.27 del 04/07/2018) previsto dall'art. 8, comma 4 della LR 12/2005.
Dal punto di vista del regime delle aree, posto che il vigente P.G.T. permane nella sua validità per quanto riguarda le aree conformate e regolamentate dal Piano delle Regole o dal Piano dei Servizi, risulta opportuno precisare quanto di seguito riportato.
In attesa che l’amministrazione Comunale avvii il procedimento di stesura di un nuovo Documento di Piano, e fino alla sua approvazione: a) le disposizioni del documento di piano relativamente a tutte le aree del territorio comunale ricomprese negli Ambiti di Trasformazione (AT) non hanno più efficacia, con la conseguenza che non è più possibile avanzare proposte di negoziazione relative a dette aree in quanto sono da considerarsi prive di pianificazione (zone bianche); b) le domande riguardanti aree in Ambiti di Trasformazione (AT), già presentate, che non hanno concluso la fase di definizione interlocutoria tra Amministrazione Comunale e il soggetto proponente, e quindi le relative proposte, sono conseguentemente sospese nel loro iter; c) ai sensi del comma 4, dell’art. 8 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in assenza del Documento di Piano, sono altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 7 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. secondo il quale “In assenza del documento di piano di cui all’articolo 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall’articolo 87 è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di intervento”; d) alle aree del territorio comunale prive di pianificazione, così come sopra identificate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001. In questo caso sono consentiti: • gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; • fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
Si presti attenzione al fatto che nel caso di attività produttive la eventuale nuova edificazione deve rispettare entrambi i limiti, sia quello di rispetto dell’indice massimo nella misura di 0,03 mc/mq che quello del 10% di Superficie Coperta rispetto alla superficie di proprietà.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO Arch. Claudio Roberto Lauber (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs 82/2005 e s.m.i.)